CAMPAGNA REFERENDARIA 2016.

Campagna referendaria 2016. lndizione del referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28

Con Decreto del Presidente della Repubblica adottato in data 15 febbraio 2016 è stato indetto il referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di stabilità per il 2016). I relativi comizi sono stati convocati per il prossimo 17 aprile. La pubblicazione del predetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il giorno successivo (GU Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2016), segna l'inizio della campagna referendaria.

Al riguardo, nel richiamare l'attenzione di tutti i soggetti in indirizzo sulla rilevanza politico ed istituzionale del referendum, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, e sulla conseguente esigenza di assicurare ai cittadini una informazione corretta, imparziale e completa sul tema referendario, si rileva quanto segue. Per le campagne referendarie l'accesso dei soggetti politici ai mezzi di informazione è disciplinato dalla legge del 22 febbraio 2000, n. 28, la quale prevede che in occasione di ogni singola consultazione l'Autorità, per le emittenti private, e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, adottino specifici regolamenti per l'attuazione delle norme in essa contenute.

Orbene, nelle more del completamento dell'iter di approvazione dei regolamenti attuativi, in ossequio al dettato della legge n. 28 del 2000 e alle previsioni contenute negli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, secondo cui costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, considerato inoltre il carattere di servizio di interesse generale proprio dell'attività di informazione garantita dai servizi di media audiovisivi, l'Autorità, nella riunione del Consiglio del 18 febbraio u.s., ha deciso di rivolgere una raccomandazione a tutta l'emittenza nazionale, pubblica e privata, affinché venga assicurato sin da ora e per tutto il periodo elettorale il più rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell'informazione al fine di concorrere efficacemente alla formazione di una opinione pubblica consapevole e di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni verificate e fondate. In particolare, le emittenti sono invitate a riservare adeguato spazio informativo al tema referedario allo scopo di offrire all'elettorato una consapevole conoscenza del quesito oggetto del referendum medesimo, avendo cura di rappresentare e dare voce alle posizioni favorevoli, contrarie e per il non voto.Sarà cura dell'Autorità, nell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza ad essa assegnate dalla legge in materia di tutela del pluralismo e di par condicio, accertare che sia stata assicurata un'adeguata copertura informativa del tema e una completa rappresentazione delle diverse posizioni, adottando, ove ne ricorrano le condizioni, i necessari provvedimenti ripristinatori, nel rispetto dei principi di imparzialità, completezza e obiettività dell'informazione

Lettera emittenti referendum