Registro Operatori di Comunicazione (ROC)

Registro degli operatori di Comunicazione (R.O.C.)

ANNO 2015 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Si ricorda ai soggetti iscritti nel Registro degli operatori di comunicazione appresso più brevemente denominato R.O.C. quanto disposto dell’art. 11, dell’allegato A alla Delibera n. 666/08/cons “Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” (come modificato da ultimo con delibera 565/14/CONS),

I soggetti iscritti di cui all’articolo 2 del presente regolamento trasmettono annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l’aggiornamento dei medesimi in conformità a quanto indicato nell’allegato B. 2. I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data. 3. Le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all’anno precedente, secondo quanto disposto dalla sezione relativa alle “Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l’editoria” di cui all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS. 4. I soggetti esercenti le attività di Internet point e Phone center che rientrano tra le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica di cui all’art. 2, comma 1, lettera j) sono esonerati dagli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.

Si ricorda altresì che con l’adozione della delibera n.393/12/CONS del 4 settembre 2012 è stata disposta l’integrazione degli adempimenti relativi alla gestione telematica del R.O.C. tra quelli esposti nel portale www.impresainungiorno.it della Unioncamere; ai sensi del’art. 13 del regolamento in oggetto, la comunicazione annuale deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 12 del citato Regolamento, qualora il soggetto iscritto non effettui comunicazioni al R.O.C. per oltre tre anni consecutivi, il Co.Re.Com. competente può disporre la cancellazione d’ufficio, e che l’inadempimento all’obbligo di Comunicazione annuale costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi dell’art.24 del Regolamento, ovvero ai sensi dell’articolo 1, commi 29, 30, 31, 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249

IL SEGRETARIO GENERALE

Direttore del Servizio

Dr. Vincenzo TOMA

 
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